Settembre si apre con un calendario particolarmente intenso sul fronte degli scioperi dei trasporti. Treni, mezzi pubblici e aeroporti saranno interessati da numerose agitazioni sindacali. Per chi deve prendere un aereo, le giornate più delicate saranno soprattutto quelle del 13 e del 30 settembre. Ma attenzione: se un volo viene cancellato a causa di uno sciopero, non è detto che la compagnia possa automaticamente negare la compensazione al passeggero.
Dopo la pausa estiva, il mese di settembre potrebbe creare non pochi problemi a chi deve spostarsi.
Il calendario pubblicato dall’Osservatorio sui conflitti sindacali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti registra infatti numerose astensioni dal lavoro che interesseranno il settore ferroviario, il trasporto pubblico locale e quello aereo.
Per chi ha già prenotato un volo, quindi, è opportuno controllare con attenzione le date interessate dalle proteste e verificare l’operatività del proprio collegamento.
Scioperi aerei di settembre: attenzione al 13 settembre
Per il trasporto aereo, una delle giornate più significative sarà domenica 13 settembre. Il calendario ufficiale MIT riporta effettivamente per domenica 13 settembre 2026:
ADR Security – Fiumicino e Ciampino: sciopero di 24 ore, dalle 00:00 alle 24:00;
Aviation Services – Fiumicino e Ciampino: sciopero di 4 ore, dalle 11:00 alle 15:00;
Toscana Aeroporti, GH Toscana e Consulta – Pisa e Firenze: risultano più proclamazioni, tutte nella fascia 11:00–15:00;
Gruppo SOGAER – Cagliari Elmas: sciopero di 4 ore, dalle 11:00 alle 15:00. Per SOGAER è inoltre indicata un'astensione dalle prestazioni di lavoro straordinario e supplementare dall'8 al 30 settembre.
Non significa, naturalmente, che tutti i voli programmati in queste giornate saranno cancellati. L’effettiva incidenza dello sciopero dipenderà dalle singole adesioni, dai servizi interessati e dall’organizzazione predisposta da aeroporti e vettori.
30 settembre: sciopero ENAV e Techno Sky
Particolare attenzione merita, inoltre, mercoledì 30 settembre, quando sono previste diverse agitazioni nel settore dell’assistenza alla navigazione aerea. A livello nazionale, il personale ENAV e quello di Techno Sky incroceranno le braccia per quattro ore, dalle 13:00 alle 17:00. Nella medesima fascia oraria sono inoltre previsti scioperi del personale ENAV operante presso gli aeroporti di Bologna e Bari.
A Roma, lo sciopero interesserà anche il personale ENAV della sede di Via Appia Nuova 1491, sempre dalle 13:00 alle 17:00. Sono inoltre previste due ulteriori astensioni presso la sede centrale: per il personale ASPP ENAV e per quello della struttura Procurement, entrambe limitate alle ultime quattro ore della rispettiva giornata lavorativa.
La giornata potrebbe quindi determinare ripercussioni sull’operatività del trasporto aereo. Ciò non significa, tuttavia, che tutti i voli saranno cancellati: l’effettivo impatto dipenderà dall’adesione alle agitazioni e dall’applicazione delle prestazioni indispensabili previste per il settore.
Quali voli sono garantiti durante uno sciopero?
Chi deve partire in una giornata interessata da uno sciopero deve sapere che esistono specifiche fasce orarie di tutela.
ENAC indica le fasce comprese tra le 7:00 e le 10:00 e tra le 18:00 e le 21:00, nelle quali i voli interessati dalla disciplina devono essere comunque effettuati secondo le regole previste per le prestazioni indispensabili.
Sono inoltre previste ulteriori categorie di voli da garantire anche al di fuori di tali fasce, secondo quanto stabilito dalla regolamentazione applicabile al settore.
Per questo motivo, prima di considerare il proprio collegamento cancellato, è sempre opportuno verificare le comunicazioni ricevute dalla compagnia e gli aggiornamenti pubblicati da ENAC.
Volo cancellato per sciopero: la compagnia deve risarcire il passeggero?
È qui che occorre prestare particolare attenzione.
Quando un volo viene cancellato o subisce un forte ritardo in concomitanza con uno sciopero, alcune compagnie aeree possono sostenere che si sia verificata una “circostanza eccezionale” e che, di conseguenza, non sia dovuta la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004.
Ma sciopero e circostanza eccezionale non sono automaticamente sinonimi.
Come Fly Aerea ha già approfondito, l’articolo 5 del Regolamento europeo consente al vettore di essere esonerato dalla compensazione soltanto quando il disservizio dipenda da circostanze eccezionali che non avrebbero potuto essere evitate neppure adottando tutte le misure ragionevoli.
La causa concreta dello sciopero diventa quindi determinante.
La Corte di Giustizia: non tutti gli scioperi esonerano la compagnia
La Corte di Giustizia dell’Unione europea è intervenuta più volte sul rapporto tra sciopero e diritto alla compensazione.
Una pronuncia particolarmente importante è quella del 17 aprile 2018, relativa alle cause riunite C-195/17 e altre, riguardanti TUIfly.
La controversia era nata dopo un’improvvisa assenza collettiva di una parte consistente del personale, verificatasi in seguito all’annuncio di una ristrutturazione aziendale.
La Corte ha escluso che una situazione del genere potesse essere automaticamente considerata una circostanza eccezionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 261/2004.
Il principio è particolarmente importante per i passeggeri: il vettore non può limitarsi a pronunciare la parola “sciopero” per escludere automaticamente qualsiasi diritto alla compensazione.
Occorre invece comprendere da chi sia stata proclamata l’agitazione, quale ne sia stata la causa e, soprattutto, se l’evento rientrasse o meno nella sfera di controllo della compagnia.
Sciopero interno o esterno alla compagnia: la differenza è fondamentale
Non tutte le proteste sindacali presentano le stesse caratteristiche.
Uno sciopero del personale della compagnia aerea può porre questioni completamente diverse rispetto a un’agitazione che coinvolga, ad esempio, soggetti esterni al vettore e sottratti al suo controllo.
È proprio per questo che ogni cancellazione deve essere analizzata singolarmente.
La compagnia che intenda sottrarsi al pagamento della compensazione deve poter dimostrare la sussistenza delle condizioni previste dal Regolamento europeo.
Pertanto, ricevere una comunicazione nella quale il vettore afferma semplicemente che il volo è stato cancellato “a causa di uno sciopero” non è sufficiente, da sola, per stabilire che il passeggero non abbia diritto al risarcimento.
Anche senza compensazione restano altri diritti
C’è poi un altro aspetto che spesso viene trascurato.
Anche quando lo sciopero costituisca effettivamente una circostanza eccezionale tale da escludere la compensazione pecuniaria, non vengono automaticamente meno gli altri diritti riconosciuti al passeggero dal Regolamento (CE) n. 261/2004.
In caso di cancellazione, a seconda delle circostanze, restano infatti rilevanti le tutele relative al rimborso del biglietto o alla riprotezione su un volo alternativo, oltre agli obblighi di assistenza previsti dalla normativa europea.
Hai un volo a settembre? Conserva tutte le comunicazioni della compagnia
Chi deve viaggiare nelle giornate interessate dagli scioperi dovrebbe controllare l’operatività del proprio volo e conservare ogni comunicazione ricevuta dal vettore.
In caso di cancellazione o forte ritardo è particolarmente utile conservare la prenotazione, la carta d’imbarco, le e-mail o i messaggi della compagnia e ogni comunicazione nella quale venga indicata la causa del disservizio.
Proprio l’individuazione della causa effettiva della cancellazione può infatti essere determinante per stabilire se sussista o meno il diritto alla compensazione.
Volo cancellato per lo sciopero? Fly Aerea verifica se hai diritto al risarcimento
Se il tuo volo di settembre viene cancellato o subisce un forte ritardo a causa di uno sciopero, non dare per scontato che la compagnia possa negarti qualsiasi risarcimento.
La qualificazione dello sciopero come “circostanza eccezionale” deve essere verificata sulla base delle caratteristiche concrete dell’agitazione e delle ragioni che hanno determinato il disservizio.
Fly Area assiste quotidianamente i viaggiatori nell'analisi delle cause che hanno determinato ritardi e cancellazioni dei voli, verificando se il vettore possa realmente invocare una circostanza eccezionale oppure se sussistano i presupposti per ottenere la compensazione pecuniaria prevista dalla normativa europea. Molte richieste inizialmente respinte dalle compagnie, infatti, possono rivelarsi fondate dopo un'attenta valutazione giuridica del singolo caso.
