Nell'ipotesi di ritardo aereo, un profilo di particolare rilevanza, ma spesso trascurato, concerne il corretto calcolo della distanza del volo. Tra gli elementi determinanti per stabilire l'importo spettante al passeggero assume un ruolo centrale il corretto calcolo della distanza del volo, profilo che, nella prassi, è spesso fonte di dubbi e di contestazioni.
La questione assume particolare rilievo nei casi di:
perdita del volo successivo;
tratte internazionali con scalo;
voli con coincidenze;
arrivo alla destinazione finale con oltre tre ore di ritardo.
Proprio su tale aspetto è intervenuto il Tribunale di Torre Annunziata, Sez. II, con la sentenza n. 3094 del 3 dicembre 2024, ribadendo un principio di particolare importanza per la tutela dei passeggeri: nei voli con coincidenze, ai fini della determinazione della compensazione pecuniaria, la distanza da prendere in considerazione è quella intercorrente tra il primo aeroporto di partenza e la destinazione finale, e non quella relativa alla sola tratta interessata dal ritardo.
Perché il calcolo della distanza è così importante?
Il Regolamento Europeo 261/2004 prevede importi diversi a seconda dei chilometri complessivi della
tratta:
€ 250 per voli fino a 1.500 km;
€ 400 per voli tra 1.500 e 3.500 km;
€ 600 per voli superiori a 3.500 km.
Molte compagnie aeree tentano di limitare il risarcimento sostenendo che debba essere presa in considerazione soltanto la tratta effettivamente ritardata. La giurisprudenza europea e nazionale, invece, ha chiarito che, in presenza di un’unica prenotazione, occorre guardare all’intero viaggio.
Questo significa che: un passeggero partito da Roma con destinazione finale New York; oppure da Milano verso Tokyo con scalo intermedio; ha diritto al risarcimento parametrato sull’intera distanza finale, anche se il problema si è verificato soltanto su uno dei segmenti del viaggio.
La sentenza del Tribunale di Torre Annunziata
La pronuncia del Tribunale di Torre Annunziata n. 3094/2024 assume particolare importanza perché conferma espressamente che: “Ai fini del Regolamento (CE) n. 261/2004, in caso di voli con coincidenze, la distanza rilevante per il calcolo del risarcimento dovuto ai passeggeri è quella tra il primo luogo di decollo e la destinazione finale”.
Il Giudice ha inoltre precisato che il calcolo deve essere effettuato secondo il criterio della “rotta ortodromica”, ossia considerando la distanza aerea più breve tra i due aeroporti. Si tratta di un principio estremamente favorevole ai passeggeri, poiché consente molto spesso di ottenere la compensazione massima prevista dal Regolamento europeo.
Ritardo prolungato: quando equivale a cancellazione
La decisione si inserisce nel consolidato orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea secondo cui il ritardo prolungato superiore alle 3 ore produce effetti analoghi ad una cancellazione del volo. In altre parole, il passeggero che arriva alla destinazione finale con oltre tre ore di ritardo subisce una perdita di tempo irreversibile e ha diritto alla compensazione pecuniaria prevista dall’art. 7 del Regolamento CE n. 261/2004.
Le compagnie aeree devono provare le
“circostanze eccezionali”
Il diritto al risarcimento non viene automaticamente escluso ogniqualvolta la compagnia aerea invochi l’esistenza di un evento eccezionale. Resta infatti a carico del vettore l’onere di provare che il ritardo sia stato determinato da circostanze straordinarie, inevitabili e non superabili neppure mediante l’adozione di tutte le misure organizzative ragionevolmente esigibili. La giurisprudenza europea ha più volte chiarito che disfunzioni interne alla compagnia, problematiche operative, carenze di personale o criticità logistiche non sono, di per sé, elementi sufficienti ad escludere la responsabilità del vettore, trattandosi di eventi normalmente riconducibili alla gestione dell’attività imprenditoriale.
Diversamente, soltanto in presenza di eventi realmente eccezionali ed imprevedibili può venire meno il diritto ad ulteriori forme di ristoro previste dalla normativa. In tale contesto assume rilievo anche la disciplina nazionale, ed in particolare l’art. 949-bis cod. nav., secondo cui il vettore è tenuto a risarcire i danni derivanti dall’inadempimento del contratto di trasporto salvo che dimostri di avere adottato ogni misura necessaria idonea ad evitare il pregiudizio subito dal passeggero. (L.Tullio, L’obbligazione di protezione nel trasporto marittimo e aereo).
Coincidenze perse e arrivo tardivo: cosa controllare
Nei casi di voli con scalo è fondamentale verificare:
se il viaggio era coperto da un’unica
prenotazione;l’orario effettivo di arrivo alla
destinazione finale;la distanza ortodromica complessiva;
l’eventuale perdita della coincidenza;
le comunicazioni ricevute dalla compagnia.
Una corretta ricostruzione della tratta consente spesso di ottenere importi significativamente superiori rispetto a quelli inizialmente riconosciuti dal vettore.
Tutela del passeggero e diritto al risarcimento
Le controversie relative ai ritardi aerei sono oggi sempre più frequenti, soprattutto nei casi di coincidenze internazionali e ritardi prolungati.
La recente pronuncia del Tribunale di Torre Annunziata conferma ancora una volta come il diritto europeo garantisca una tutela concreta ai passeggeri, imponendo alle compagnie aeree obblighi rigorosi in materia di compensazione economica.
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