06 luglio 2026

Volo cancellato per sciopero? Attenzione: non sempre la compagnia aerea può negare il risarcimento

Avv. Chiara Petruccioli — Roma

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Volo cancellato per sciopero? Attenzione: non sempre la compagnia aerea può negare il risarcimento
In questo articolo

Lo sciopero del personale di volo non esonera automaticamente la compagnia aerea dall'obbligo di risarcire i passeggeri. Lo ha chiarito la Corte di Giustizia dell'Unione europea, precisando che non ogni astensione dal lavoro integra una "circostanza eccezionale" idonea a escludere il diritto alla compensazione previsto dal Regolamento (CE) n. 261/2004.

Tra le motivazioni più frequentemente invocate dai vettori per negare la compensazione economica ai passeggeri figurano i ritardi e le cancellazioni dei voli dovuti a presunti scioperi del personale. Tuttavia, la normativa europea non consente di qualificare automaticamente ogni agitazione sindacale come una circostanza eccezionale.

L'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 261/2004 stabilisce infatti che il vettore aereo può essere esonerato dal pagamento della compensazione pecuniaria solo quando dimostri che il disservizio sia stato causato da circostanze eccezionali che non avrebbero potuto essere evitate neppure adottando tutte le misure ragionevoli.

Proprio sull'interpretazione di questo concetto è intervenuta, negli anni, la Corte di Giustizia dell'Unione europea, delineando un principio destinato a incidere in modo significativo sulla tutela dei passeggeri: non tutti gli scioperi liberano la compagnia aerea dai propri obblighi risarcitori.

La storica decisione della Corte di Giustizia

Con la sentenza del 17 aprile 2018, resa nelle cause riunite C-195/17 e altre, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha esaminato il caso della compagnia aerea TUIfly, che aveva cancellato numerosi voli dopo un'improvvisa e massiccia assenza del personale successiva all'annuncio di una ristrutturazione aziendale. La compagnia sosteneva che tale situazione costituisse una circostanza eccezionale e, pertanto, di non essere tenuta a pagare la compensazione prevista dal Regolamento europeo.

La Corte ha invece stabilito che:

"L'assenza spontanea di una parte significativa del personale di volo - cosiddetto "sciopero selvaggio" - che trae origine dall'annuncio a sorpresa da parte del vettore aereo di una ristrutturazione dell'impresa, "a seguito di un appello diffuso non dai rappresentanti dei dipendenti dell'impresa, bensì spontaneamente dai dipendenti stessi, i quali si sono messi in congedo di malattia, non rientra nella nozione di circostanze eccezionali", di cui all'articolo 5 del Regolamento CE n. 261/2004. Di conseguenza, in tal caso la compagnia aerea è tenuta a indennizzare i passeggeri vittime di ritardi e cancellazione dei voli."

La Corte ha inoltre precisato che tale interpretazione del Regolamento europeo sui diritti dei passeggeri amplia la tutela riconosciuta ai viaggiatori quando ritardi e cancellazioni derivano da modifiche organizzative interne dell'impresa e dall'assenza in massa del personale, trattandosi di eventi che rientrano nella sfera di controllo del vettore.

Perché questa sentenza è così importante?

La decisione della Corte ha chiarito un principio fondamentale: non basta che una compagnia aerea invochi uno sciopero per sottrarsi al pagamento della compensazione.

Secondo i giudici europei, perché un evento possa essere qualificato come "circostanza eccezionale" deve possedere due caratteristiche fondamentali:

  • non deve essere inerente al normale esercizio dell'attività della compagnia aerea;

deve sfuggire al controllo effettivo del vettore.
Nel caso esaminato dalla Corte, entrambe queste condizioni mancavano. Lo sciopero era infatti nato proprio a seguito di una decisione aziendale relativa alla ristrutturazione dell'impresa. Le tensioni con il personale e le conseguenze derivanti da scelte organizzative interne rappresentano, secondo la Corte, un normale rischio d'impresa, che il vettore deve gestire e del quale non può far ricadere le conseguenze economiche sui passeggeri.

Non tutti gli scioperi sono uguali

È importante ricordare che esistono scioperi che possono effettivamente integrare una circostanza eccezionale — come alcune agitazioni proclamate da soggetti esterni al controllo del vettore — e altri che, invece, non liberano la compagnia aerea dai propri obblighi risarcitori.

Per questo motivo ogni diniego opposto dalla compagnia deve essere attentamente valutato alla luce della normativa europea e della giurisprudenza della Corte di Giustizia.

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Ricevere un rifiuto dalla compagnia aerea non significa necessariamente che il passeggero non abbia diritto alla compensazione prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004.

Fly Area assiste quotidianamente i viaggiatori nell'analisi delle cause che hanno determinato ritardi e cancellazioni dei voli, verificando se il vettore possa realmente invocare una circostanza eccezionale oppure se sussistano i presupposti per ottenere la compensazione pecuniaria prevista dalla normativa europea. Molte richieste inizialmente respinte dalle compagnie, infatti, possono rivelarsi fondate dopo un'attenta valutazione giuridica del singolo caso.

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