Pubblicato il 8 ottobre 2026
Aeroporto di Catania bloccato dall’Etna: voli cancellati e passeggeri a terra. Quali sono i diritti per i viaggiatori?
Redazione FlyArea

Giornate di forti disagi per i passeggeri dell'aeroporto di Catania-Fontanarossa, dove, alla fine di settembre 2026, l'attività vulcanica dell'Etna aveva imposto la sospensione di numerosi collegamenti aerei.
Le emissioni di cenere, unite alle condizioni sfavorevoli del vento, avevano reso necessarie importanti limitazioni dello spazio aereo, provocando cancellazioni, ritardi e deviazioni dei voli verso altri aeroporti siciliani.
Una situazione che ha coinvolto numerosi viaggiatori, costretti a modificare i propri programmi e ad affrontare attese e difficoltà organizzative.
Ma cosa accade quando un volo viene cancellato a causa di un'eruzione vulcanica? E quali obblighi rimangono a carico delle compagnie aeree?
Etna, tre giorni di disagi all'aeroporto di Catania
L'emergenza aveva interessato lo scalo internazionale Vincenzo Bellini di Catania, dove la presenza di cenere vulcanica nell'atmosfera aveva reso necessario limitare le operazioni di decollo e atterraggio.
Il 28 settembre 2026, per il terzo giorno consecutivo, erano rimaste in vigore restrizioni al traffico aereo.
La SAC, società di gestione dell'aeroporto, aveva comunicato il prolungamento delle limitazioni fino alle ore 23:59, a causa delle emissioni dell'Etna e dei venti che spingevano la cenere verso le rotte utilizzate dagli aeromobili.
Le restrizioni avevano riguardato diversi settori dello spazio aereo, con inevitabili conseguenze sui collegamenti nazionali e internazionali.
Numerosi passeggeri avevano così dovuto fare i conti con voli cancellati, partenze posticipate e atterraggi dirottati verso scali alternativi.
Nei giorni successivi, il miglioramento delle condizioni aveva consentito una graduale ripresa delle operazioni aeroportuali, sebbene non fossero mancati ulteriori disservizi.
Volo cancellato per cenere vulcanica: spetta il rimborso?
La chiusura di un aeroporto per ragioni di sicurezza non comporta automaticamente la perdita dei diritti dei passeggeri.
Il Regolamento (CE) n. 261/2004 stabilisce infatti che, in caso di cancellazione del volo, il vettore aereo debba offrire al viaggiatore la possibilità di scegliere tra il rimborso del biglietto e un trasporto alternativo verso la destinazione finale, secondo le condizioni previste dall'articolo 8.
Il passeggero può quindi optare per la restituzione del prezzo del biglietto, qualora rinunci al viaggio, oppure richiedere di essere riprotetto su un altro collegamento disponibile.
Tali diritti sussistono anche quando la cancellazione sia stata determinata da eventi naturali non imputabili alla compagnia aerea.
La circostanza che l'aeroporto sia stato chiuso per ragioni di sicurezza, pertanto, non autorizza il vettore a negare il rimborso dovuto o a lasciare il passeggero privo delle alternative previste dalla normativa europea.
La cenere vulcanica esclude il risarcimento fino a 600 euro?
Occorre distinguere il diritto al rimborso dalla compensazione pecuniaria prevista dall'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 261/2004.
In condizioni ordinarie, la cancellazione di un volo può comportare il riconoscimento di una compensazione economica compresa tra 250 e 600 euro, in relazione alla distanza della tratta e agli altri presupposti stabiliti dalla normativa.
Tuttavia, l'articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento esonera la compagnia dal pagamento della compensazione quando questa dimostri che la cancellazione sia stata provocata da circostanze eccezionali, inevitabili anche adottando tutte le misure ragionevoli.
Le emissioni di cenere vulcanica, quando incidono concretamente sulla sicurezza delle operazioni aeree, possono integrare una simile circostanza.
Di conseguenza, per i voli effettivamente cancellati a causa delle restrizioni imposte dall'attività dell'Etna, la compensazione pecuniaria potrebbe non essere dovuta.
L'esonero, tuttavia, non opera automaticamente per qualsiasi disservizio verificatosi nello stesso periodo. È necessario verificare le cause effettive della cancellazione o del ritardo e la loro incidenza sul singolo collegamento.
Pasti, albergo e trasporti: l'assistenza resta obbligatoria
Un aspetto spesso sottovalutato riguarda il diritto all'assistenza durante l'attesa.
Anche quando la cancellazione dipende da circostanze eccezionali, la compagnia aerea rimane tenuta, nei casi previsti dal Regolamento europeo, a garantire ai passeggeri le prestazioni di assistenza.
In particolare, l'articolo 9 del Regolamento (CE) n. 261/2004 prevede:
pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa;
sistemazione alberghiera quando si renda necessario uno o più pernottamenti;
trasporto tra l'aeroporto e la struttura ricettiva;
possibilità di effettuare gratuitamente due comunicazioni.
Qualora la compagnia non abbia fornito l'assistenza dovuta e il passeggero abbia dovuto sostenere personalmente le relative spese, potrà richiederne il rimborso, purché si tratti di costi necessari, ragionevoli e documentati.
Sul punto è intervenuta anche la Corte di Giustizia dell'Unione europea, che, nella sentenza del 31 gennaio 2013, causa C-12/11, McDonagh c. Ryanair, ha chiarito che l'obbligo di assistenza permane anche in presenza di circostanze eccezionali, come la chiusura dello spazio aereo provocata da un'eruzione vulcanica.
Cosa fare se il volo è stato cancellato o dirottato?
I passeggeri coinvolti nei disservizi verificatisi a Catania possono ancora valutare la propria posizione e verificare se la compagnia abbia rispettato gli obblighi previsti dalla normativa europea.
È importante conservare la documentazione relativa al viaggio, comprese le conferme di prenotazione, le comunicazioni della compagnia aerea e le ricevute delle eventuali spese sostenute.
In caso di volo dirottato verso un aeroporto diverso da quello originariamente previsto, occorre inoltre verificare le modalità con cui il vettore abbia provveduto al trasferimento dei passeggeri verso la destinazione concordata.
Non tutti i disservizi danno diritto alla medesima tutela: la valutazione dipende dalle circostanze concrete, dalle cause dell'interruzione del collegamento e dalle soluzioni effettivamente offerte dalla compagnia.
Volo cancellato per l'Etna? FlyArea ti aiuta a verificare i tuoi diritti
L'emergenza che ha interessato l'aeroporto di Catania ha dimostrato quanto un evento naturale possa incidere sull'organizzazione dei collegamenti aerei.
Anche in situazioni straordinarie, tuttavia, i passeggeri conservano specifici diritti che le compagnie sono tenute a rispettare.
Hai subito la cancellazione o il ritardo del tuo volo durante l'emergenza dell'Etna?
FlyArea può esaminare il tuo caso, verificare se hai diritto al rimborso del biglietto, al recupero delle spese sostenute o, quando ne ricorrono i presupposti, alla compensazione pecuniaria prevista dalla normativa europea.
Scopri come tutelare i tuoi diritti su FlyArea.

