Pubblicato il 17 settembre 2026

Volo in ritardo: la responsabilità della compagnia aerea si presume.

Redazione FlyArea

Foto di Kees de Hoogh su Pexels

Quando un volo subisce un ritardo rilevante, il passeggero non è necessariamente tenuto a dimostrare che il disservizio sia stato causato da una specifica colpa della compagnia aerea.

La disciplina europea pone infatti al centro della tutela del viaggiatore un principio particolarmente importante: la responsabilità del vettore aereo è assistita da una presunzione, superabile dalla compagnia soltanto fornendo un'adeguata prova liberatoria.

È la compagnia a dover giustificare il disservizio

Il sistema di tutela deriva dal Regolamento (CE) n. 261/2004 e, per i profili risarcitori disciplinati dalla stessa, dalla Convenzione di Montreal del 1999.

In particolare, l'art. 5, par. 3, del Regolamento prevede che il vettore possa sottrarsi all'obbligo di compensazione quando dimostri che il disservizio è riconducibile a circostanze eccezionali che non avrebbero potuto essere evitate neppure adottando tutte le misure del caso.

Il principio è quindi particolarmente rilevante per il passeggero: una volta accertato il ritardo, non basta alla compagnia affermare genericamente che il problema è dipeso da cause esterne.

È il vettore che, per liberarsi dalla propria responsabilità, deve fornire elementi idonei a dimostrare l'esistenza della circostanza eccezionale e di avere adottato tutte le misure adeguate per evitare o limitare il disservizio.

Ritardo di almeno tre ore e compensazione

La Corte di Giustizia dell'Unione europea ha equiparato, ai fini della compensazione pecuniaria, il passeggero che raggiunge la destinazione finale con almeno tre ore di ritardo al passeggero il cui volo sia stato cancellato, salvo la ricorrenza delle circostanze eccezionali previste dalla normativa.

L'art. 7 del Regolamento prevede compensazioni pari a 250, 400 o 600 euro, determinate principalmente in funzione della distanza della tratta.

La compagnia può superare la presunzione di responsabilità?

Sì, ma deve provarne i presupposti.

Le circostanze eccezionali devono essere valutate concretamente. Possono rientrarvi, ad esempio, condizioni meteorologiche effettivamente incompatibili con l'esecuzione del volo. Il semplice richiamo al “maltempo”, però, non è di per sé sufficiente.

La Corte di Giustizia richiede che l'evento non sia inerente al normale esercizio dell'attività del vettore e sfugga al suo effettivo controllo; inoltre, la compagnia deve dimostrare di avere adottato le misure adeguate alla situazione.

Il principio confermato dal Tribunale di Lecce

Il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 917/2020, ha espressamente ricostruito il sistema come fondato sulla presunzione di responsabilità del vettore aereo.

Secondo la decisione, una volta dimostrato l'inadempimento o l'inesatto adempimento del trasporto, l'imputabilità al vettore è presunta e può essere superata mediante la prova della causa non imputabile e dell'adozione delle misure necessarie.

Nel caso esaminato, la compagnia riuscì effettivamente a superare tale presunzione producendo specifica documentazione meteorologica e una dichiarazione del gestore aeroportuale che dimostravano l'incidenza del temporale sull'operatività del volo.

La decisione dimostra quindi un aspetto fondamentale: la causa di esonero non può essere semplicemente dichiarata dalla compagnia, ma deve essere concretamente provata.

Il tuo volo ha subito un forte ritardo?

Se il tuo volo è arrivato con almeno tre ore di ritardo o è stato cancellato, Fly Area può verificare le cause indicate dalla compagnia aerea e valutare se sussistono i presupposti per ottenere la compensazione prevista dal Regolamento europeo.

Verifica con Fly Area se hai diritto al risarcimento.

Argomenti

  • volo in ritardo
  • responsabilità compagnia aerea
  • Regolamento CE 261/2004
  • compensazione volo
  • circostanze eccezionali
  • diritti passeggeri
  • risarcimento volo
  • ritardo 3 ore
  • Convenzione Montreal
  • presunzione responsabilità

Altri articoli