06 July 2026

Animali in aereo: una storica sentenza della Corte di Giustizia UE rafforza i diritti dei passeggeri

Avv. Chiara Petruccioli — Roma

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Animali in aereo: una storica sentenza della Corte di Giustizia UE rafforza i diritti dei passeggeri
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Importante novità per chi viaggia con il proprio animale domestico. La Corte di Giustizia dell'Unione europea ha stabilito che gli animali trasportati in stiva devono essere considerati, a tutti gli effetti, "bagagli" ai sensi della Convenzione di Montréal. Una decisione destinata ad incidere sulla responsabilità delle compagnie aeree in caso di smarrimento, lesioni o decesso dell'animale durante il trasporto.

Viaggiare con il proprio cane o gatto rappresenta spesso una necessità, ma fino ad oggi la tutela dei passeggeri in caso di incidenti durante il trasporto non era sempre chiara. La recente pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea segna un importante punto di svolta, chiarendo definitivamente un aspetto destinato ad avere rilevanti conseguenze pratiche.

Con la sentenza n. 218 del 16 ottobre 2025 la Corte di Giustizia sez. VII ha affermato che gli animali da compagnia trasportati nella stiva dell'aeromobile rientrano nella nozione di "bagaglio" prevista dalla Convenzione di Montréal del 1999.

Cosa cambia per i passeggeri

La qualificazione dell'animale come bagaglio comporta l'applicazione della disciplina internazionale che regola la responsabilità del vettore aereo.

In altre parole, qualora durante il trasporto l'animale venga smarrito, riporti lesioni o, nei casi più gravi, deceda, la compagnia aerea non potrà sottrarsi automaticamente alle proprie responsabilità, ma dovrà rispondere secondo il regime previsto dalla Convenzione di Montréal, salvo dimostrare l'esistenza delle cause di esonero previste dalla normativa.

La decisione rappresenta un importante rafforzamento della tutela dei passeggeri, poiché supera ogni dubbio interpretativo circa l'applicabilità delle regole internazionali anche agli animali trasportati in stiva.

Il valore affettivo dell'animale

Sebbene la Convenzione disciplini principalmente il risarcimento del danno patrimoniale derivante dal trasporto, la pronuncia della Corte assume particolare rilievo anche perché riconosce, sotto il profilo giuridico, che l'animale trasportato non costituisce un bene "estraneo" al contratto di trasporto, bensì rientra nella categoria dei bagagli affidati al vettore.

Resta naturalmente demandata ai giudici nazionali la valutazione delle singole fattispecie e delle voci di danno concretamente risarcibili secondo il diritto interno.

Cosa fare in caso di problemi durante il trasporto

Qualora l'animale subisca un danno durante il viaggio, è fondamentale contestare immediatamente l'accaduto alla compagnia aerea, conservare tutta la documentazione relativa al trasporto, acquisire certificazioni veterinarie e raccogliere ogni elemento utile a dimostrare quanto verificatosi.

Una corretta gestione della fase iniziale può risultare determinante ai fini dell'accertamento della responsabilità del vettore e dell'eventuale risarcimento dei danni.

Una tutela sempre più ampia per chi viaggia

La decisione della Corte di Giustizia conferma la crescente attenzione del diritto europeo nei confronti della tutela dei passeggeri e contribuisce a colmare un vuoto interpretativo che, negli anni, aveva dato luogo a numerose incertezze.

Fly Area assiste i viaggiatori nella tutela dei diritti derivanti dal trasporto aereo, offrendo supporto qualificato anche nei casi di smarrimento, danneggiamento o altri eventi che coinvolgano gli animali trasportati, affinché ogni situazione venga valutata alla luce della normativa europea e delle più recenti pronunce giurisprudenziali.

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