FlyArea

Termini di Servizio

Ultimo aggiornamento: marzo 2026

This document is written in Italian, which is the authoritative version.

1. Accettazione

Utilizzando il servizio FlyArea, l'utente accetta integralmente i presenti Termini di Servizio. In caso di mancata accettazione, si prega di non utilizzare la piattaforma.

2. Descrizione del servizio

FlyArea assiste i passeggeri aerei nel recupero dei risarcimenti previsti dal Regolamento CE 261/2004 per voli in ritardo, cancellati o con negato imbarco. Il servizio è retribuito esclusivamente in caso di successo (no-win no-fee).

3. Mandato e procura

Incaricando FlyArea, l'utente conferisce mandato a rappresentarlo nei confronti della compagnia aerea e, ove necessario, in sede stragiudiziale o giudiziale. Il mandato e la procura si firmano di proprio pugno: sullo schermo del proprio dispositivo, direttamente dal sito, oppure su carta.

4. Commissioni

Non è mai richiesto alcun pagamento anticipato: il compenso, quando dovuto, viene sempre trattenuto direttamente dall'indennizzo recuperato. In particolare:

  • se la compagnia aerea corrisponde anche le spese legali (per decisione del giudice o per accordo transattivo che lo preveda espressamente), non è dovuto alcun compenso, qualunque sia la tempistica di definizione della pratica;
  • in ogni altro caso — incluso un accordo transattivo che non preveda le spese legali — se la pratica si definisce entro 15 giorni dalla sottoscrizione del mandato, è dovuto il 10% dell'indennizzo recuperato;
  • in ogni altro caso, se la pratica si definisce oltre 15 giorni dalla sottoscrizione del mandato, è dovuto il 20% dell'indennizzo recuperato.

Non sono dovuti costi in caso di mancato recupero. Il testo integrale e vincolante di queste condizioni è quello del mandato professionale sottoscritto prima dell'avvio della pratica.

5. Rischio del giudizio e spese vive

Il rischio economico del giudizio è assunto interamente dallo Studio. In particolare:

  • il contributo unificato, la marca da bollo, i diritti di notifica e ogni altra spesa viva necessaria al giudizio sono anticipati e tenuti a carico dello Studio, senza diritto di rivalsa nei confronti del cliente;
  • in caso di esito sfavorevole, le spese di lite eventualmente liquidate in favore della compagnia aerea restano a carico dello Studio, che provvede al pagamento e, se la compagnia ne pretende il versamento dalla parte soccombente, rimborsa ogni somma corrisposta.

Il cliente non sostiene quindi alcun costo del giudizio, nemmeno perdendolo. Resta fermo quanto previsto al punto 6 in caso di revoca del mandato, dove le spese vive già anticipate restano dovute nei soli termini ivi indicati.

6. Recesso e revoca del mandato

In quanto consumatore che conclude il mandato a distanza, l'utente ha diritto di recesso libero e gratuito entro 14 giorni dalla sottoscrizione (artt. 52 e ss. del Codice del Consumo). Se, prima che il recesso sia comunicato, la compagnia aerea ha già corrisposto l'indennizzo, resta dovuto il compenso di cui al punto 4 sull'importo ricevuto; se il recesso è comunicato prima di un riscontro della compagnia, nulla è dovuto.

Decorsi i 14 giorni, il mandato può comunque essere revocato in qualsiasi momento; oltre questo termine la revoca ha un costo, differenziato secondo la fase della pratica: € 20 in fase stragiudiziale (prima dell'introduzione di un eventuale giudizio); € 50, oltre alle spese vive eventualmente già anticipate (es. contributo unificato, marca da bollo), se il giudizio è già stato introdotto — in tal caso l'utente dovrà nominare tempestivamente un nuovo difensore. Il dettaglio completo è nel mandato professionale sottoscritto.

7. Responsabilità

FlyArea si impegna a perseguire ogni pratica con diligenza professionale, ma non garantisce il successo del recupero, che dipende da fattori legali e dalla condotta della compagnia aerea. Lo Studio incaricato può inoltre rinunciare all'incarico, prima dell'introduzione di un eventuale giudizio, qualora ritenga la pratica priva di fondamento o non proficua.

8. Legge applicabile

I presenti Termini sono regolati dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Roma, salvo diversa disposizione inderogabile di legge.