28 August 2026

Voli cancellati a Catania per l’attività dell’Etna: quali diritti spettano ai passeggeri

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Voli cancellati a Catania per l’attività dell’Etna: quali diritti spettano ai passeggeri
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La presenza di cenere vulcanica può determinare la cancellazione, il ritardo o il dirottamento dei voli da e per l’aeroporto di Catania. Anche quando il disservizio dipende da una circostanza eccezionale, la compagnia aerea resta obbligata a garantire assistenza e a offrire al passeggero il rimborso del biglietto oppure un volo alternativo.

Le recenti cancellazioni e deviazioni dei collegamenti aerei da e per Catania, determinate dall’attività dell’Etna e dalla conseguente presenza di cenere vulcanica nello spazio aereo, hanno provocato notevoli disagi per numerosi viaggiatori.

In situazioni di questo tipo è importante distinguere tra la compensazione pecuniaria, che può non essere dovuta quando il disservizio deriva da circostanze eccezionali, e gli ulteriori diritti riconosciuti al passeggero dal Regolamento (CE) n. 261/2004, che continuano invece a trovare applicazione.

Rimborso del biglietto o volo alternativo

In caso di cancellazione, il passeggero può scegliere tra:

  • il rimborso del prezzo del biglietto relativo alla parte di viaggio non effettuata;

  • la riprotezione su un volo alternativo verso la destinazione finale, non appena possibile;

  • la riprotezione in una data successiva, più conveniente per il passeggero, compatibilmente con la disponibilità dei posti.

Il rimborso deve essere effettuato entro sette giorni e senza applicazione di penali.

La scelta dipende dalle concrete esigenze del viaggiatore. Se il viaggio, a causa della cancellazione o del ritardo, ha perso la propria utilità, il passeggero potrà richiedere la restituzione del prezzo pagato. Qualora, invece, abbia comunque necessità di raggiungere la destinazione, potrà domandare alla compagnia aerea di essere trasferito su un collegamento alternativo.

La compensazione pecuniaria non è sempre dovuta

La compensazione forfettaria prevista dall’articolo 7 del Regolamento (CE) n. 261/2004, variabile da 250 a 600 euro in relazione alla distanza della tratta, non è dovuta quando il vettore dimostra che la cancellazione è stata causata da circostanze eccezionali che non avrebbero potuto essere evitate neppure adottando tutte le misure ragionevoli.

L’attività vulcanica e la presenza di cenere, quando impediscono di effettuare il volo in condizioni di sicurezza, possono integrare una circostanza eccezionale non imputabile alla compagnia aerea.

Ciò, tuttavia, non significa che il passeggero rimanga privo di tutela. L’esclusione riguarda esclusivamente la compensazione pecuniaria, mentre restano fermi il diritto al rimborso o alla riprotezione e, soprattutto, il diritto all’assistenza.

L’assistenza resta obbligatoria anche in presenza di circostanze eccezionali

La compagnia aerea deve fornire gratuitamente ai passeggeri:

  • pasti e bevande in misura adeguata alla durata dell’attesa;

  • la possibilità di effettuare comunicazioni telefoniche o tramite posta elettronica;

  • la sistemazione in albergo, quando si renda necessario uno o più pernottamenti;

  • il trasporto tra l’aeroporto e la struttura ricettiva.

L’obbligo di assistenza permane anche quando la cancellazione sia stata provocata da un evento eccezionale, come un’eruzione vulcanica.

Il principio è stato affermato anche dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-12/11, McDonagh contro Ryanair, secondo cui una circostanza eccezionale può esonerare il vettore dalla compensazione pecuniaria, ma non elimina gli obblighi di assistenza previsti dal Regolamento europeo.

Pertanto, la compagnia non può limitarsi a comunicare che il volo è stato cancellato per l’attività dell’Etna, lasciando i passeggeri privi di supporto.

Cosa fare se la compagnia non presta assistenza

Qualora il vettore non provveda direttamente a fornire pasti, pernottamento o trasferimenti, il passeggero può sostenere personalmente le spese necessarie e successivamente richiederne il rimborso.

È fondamentale, però, conservare:

  • biglietto e conferma della prenotazione;

  • comunicazione di cancellazione, ritardo o dirottamento;

  • scontrini, fatture e ricevute delle spese sostenute;

  • eventuali messaggi, e-mail o richieste di assistenza inviate alla compagnia;

  • ogni ulteriore documento utile a dimostrare il disservizio.

Le spese devono essere necessarie, ragionevoli e proporzionate alla situazione. Scelte autonome particolarmente onerose, quando erano disponibili soluzioni più adeguate, potrebbero essere contestate dal vettore.

Come ottenere il rimborso e far valere i propri diritti

In presenza di un volo cancellato, ritardato o dirottato, è importante verificare con attenzione quali tutele spettino concretamente al passeggero. Anche quando il disservizio è stato determinato da una circostanza eccezionale, come l’attività vulcanica dell’Etna, possono infatti permanere il diritto al rimborso del biglietto, alla riprotezione e al rimborso delle spese sostenute a causa della mancata assistenza da parte della compagnia aerea.

La valutazione deve essere effettuata caso per caso, tenendo conto delle cause del disservizio, delle comunicazioni ricevute dal vettore, dell’assistenza effettivamente prestata e delle eventuali spese sostenute dal viaggiatore.

Per questo motivo è importante conservare tutta la documentazione relativa al viaggio e affidare la verifica della propria posizione a professionisti che possano individuare correttamente i diritti esercitabili e gestire la richiesta nei confronti della compagnia aerea.

Hai avuto problemi con un volo da o per Catania? Affidati a Fly Aerea

Se il tuo volo è stato cancellato, ritardato o dirottato a causa dell’attività dell’Etna, non rinunciare a verificare i tuoi diritti soltanto perché la compagnia aerea ha indicato la presenza di cenere vulcanica come causa del disservizio.

Fly Aerea assiste i passeggeri nella verifica del disservizio e nella gestione della richiesta nei confronti della compagnia aerea, valutando la documentazione del viaggio e le tutele concretamente applicabili ai sensi del Regolamento (CE) n. 261/2004.

Contatta Fly Aerea e sottoponi il tuo caso alla nostra verifica. Ti aiuteremo a comprendere quali diritti ti spettano e ad avanzare le richieste dovute nei confronti del vettore aereo.

Con Fly Aerea non devi affrontare da solo la compagnia aerea: alla tutela dei tuoi diritti pensiamo noi.

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