Guida · Reg. CE 261/2004
Circostanze eccezionali: quando la compagnia può davvero non pagare
«Circostanze eccezionali» è una delle risposte che le compagnie danno più spesso a chi chiede il risarcimento. È anche una delle più contestabili: la Corte di giustizia ne dà una lettura stretta, e l'onere di provarle è tutto della compagnia. Una parola in una email non basta.
Aggiornata al 29 settembre 2026
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Cerca il volo nel nostro archivio: vedi com'è andato davvero, con gli orari effettivi, e se può esserci un risarcimento.
Chi deve provare che cosa
Il Regolamento esonera la compagnia dalla compensazione solo se «può dimostrare» che la cancellazione o il ritardo sono dovuti a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche adottando tutte le misure del caso (art. 5 § 3). La prova tocca a lei, non a te.
Deve provare due cose: che l'evento c'è stato ed era davvero eccezionale, e di aver adottato le misure adeguate, con tutti i mezzi di cui disponeva in personale, materiale e risorse finanziarie, per evitare che portasse alla cancellazione o al ritardo (Airhelp, C-28/20).
Per questo una risposta generica, come «maltempo», «motivi operativi» o «restrizioni del traffico aereo», senza documenti che la sostengano, non chiude la questione.
Non ogni evento «eccezionale» lo è davvero
Il considerando 14 del Regolamento elenca eventi come il maltempo, i rischi per la sicurezza, gli scioperi. La Corte di giustizia ha chiarito che l'elenco è solo indicativo e che questi eventi non sono di per sé circostanze eccezionali: sono soltanto idonei a produrle (Wallentin-Hermann, C-549/07, punto 22).
Quello che conta è se l'evento è estraneo al normale esercizio dell'attività della compagnia e sfugge al suo effettivo controllo. Per questo:
- un guasto tecnico, di regola, non lo è, anche se improvviso e non dovuto a carenze di manutenzione (van der Lans, C-257/14);
- lo sciopero dei dipendenti della compagnia non lo è (Airhelp, C-28/20), nemmeno quando è spontaneo (Krüsemann, C-195/17);
- la collisione con un volatile lo è, ma non il tempo perso se la compagnia fa ripetere a un esperto di sua scelta i controlli già fatti da un esperto autorizzato (Pešková, C-315/15);
- il maltempo lo è solo se incompatibile con quel volo, in quel momento: non basta che il tempo fosse brutto.
Il ritardo si divide
Un ritardo ha spesso più cause. La Corte di giustizia ha stabilito che, quando un ritardo di tre ore o più dipende in parte da una circostanza eccezionale e in parte da un'altra causa, il ritardo imputabile alla circostanza eccezionale si toglie dal ritardo totale, e si guarda se quello che resta dà diritto alla compensazione (Pešková, C-315/15).
Un esempio: il volo arriva con quattro ore e mezza di ritardo. Un'ora è dovuta a una tempesta che ha fermato l'aeroporto di partenza, il resto all'attesa di un aereo sostitutivo per un guasto. Tolta l'ora della tempesta restano tre ore e mezza, e la compensazione spetta.
Il ritardo che viene da lontano
La compagnia può invocare una circostanza eccezionale che ha colpito un volo precedente dello stesso aereo, ma solo se c'è un nesso di causalità diretta tra quell'evento e il ritardo o la cancellazione del tuo volo (TAP, C-74/19).
Deve anche aver pianificato il volo tenendo conto del rischio di ritardi, con un margine di tempo che le consenta, se possibile, di effettuarlo una volta cessata la circostanza (Eglītis, C-294/10).
Rimborso e assistenza restano dovuti
Anche quando la circostanza eccezionale c'è davvero, la compagnia deve comunque rimborsarti il biglietto o farti ripartire, e prestarti assistenza, senza limiti di tempo o di spesa (McDonagh, C-12/11). Le circostanze eccezionali escludono soltanto la compensazione: lo spiega la guida sul diritto all'assistenza.
Come verificare la risposta della compagnia
Se la compagnia ti ha risposto «circostanze eccezionali», chiedi per iscritto quale evento, dove e quando, e i documenti che lo provano.
Poi guarda i dati. Nel nostro archivio vedi com'è andato il tuo volo e come sono andati gli altri voli dallo stesso aeroporto nelle stesse ore: se il maltempo avesse fermato lo scalo, gli altri voli sarebbero stati fermi anche loro; se partivano regolarmente, la spiegazione va verificata. L'osservatorio segnala le giornate in cui uno scalo ha avuto gran parte dei voli cancellati o in forte ritardo.
Il rifiuto della compagnia non chiude la questione: è la sua posizione, non una decisione. Se serve, decide il giudice, sulle prove che la compagnia porta.
Domande frequenti
La compagnia mi ha scritto «motivi operativi»: è una circostanza eccezionale?
Da sola quella formula non prova nulla. I problemi dell'organizzazione della compagnia, come un aereo non disponibile o un guasto, rientrano di regola nel normale esercizio della sua attività. Tocca a lei provare un evento eccezionale e le misure che ha preso.
Il ritardo era per «restrizioni del controllo del traffico aereo»
Una decisione del controllo del traffico aereo su quell'aereo, in quel giorno, può essere una circostanza eccezionale (considerando 15). La compagnia deve però provarla e provare di aver fatto il possibile per evitare il ritardo; e se una parte del ritardo è dovuta ad altro, quella parte si conta (Pešková, C-315/15).
La compagnia ha rifiutato: posso fare ancora qualcosa?
Sì. Se la circostanza non è provata, o non è davvero eccezionale, il diritto resta e si può far valere, fino al giudice.
Entro quando posso chiedere?
Il termine lo stabilisce il diritto di ciascuno Stato (Corte di giustizia, Moré, C-139/11). In Italia, per prudenza, conviene agire entro due anni dal volo.
Fonti
Il testo del Regolamento e le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, nelle versioni ufficiali in italiano.
- Regolamento (CE) n. 261/2004 dell'11 febbraio 2004
- Corte di giustizia UE, 22 dicembre 2008, C-549/07, Wallentin-Hermann
- Corte di giustizia UE, 17 settembre 2015, C-257/14, van der Lans
- Corte di giustizia UE, 4 maggio 2017, C-315/15, Pešková
- Corte di giustizia UE, 11 giugno 2020, C-74/19, Transportes Aéreos Portugueses
- Corte di giustizia UE, 12 maggio 2011, C-294/10, Eglītis
- Corte di giustizia UE, 23 marzo 2021, C-28/20, Airhelp
- Corte di giustizia UE, 17 aprile 2018, C-195/17 e altre, Krüsemann
- Corte di giustizia UE, 31 gennaio 2013, C-12/11, McDonagh
- Corte di giustizia UE, 22 novembre 2012, C-139/11, Moré
Questa guida spiega le regole generali del Regolamento (CE) n. 261/2004 e non sostituisce la valutazione del singolo caso.